Art. 388 c.o.m. — Cose consumabili
Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprieta'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprieta'.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 389 — Cose non consumabili
Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte ne' alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprieta'. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite…
Art. 995 — Cose consumabili
Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, e' in facolta' dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore…
Art. 387 — Cose mobili requisibili
Sono requisibili: a) le materie prime; b) i materiali di qualsiasi natura; c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o …
Art. 923 — Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.…
Art. 378 — Cose immobili
Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile; b) alle cose di…
Art. 371 — Categorie generali dei beni requisibili
Sono requisibili: a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende; b) le invenzioni; c) i servizi individuali e collettivi. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art388 · fonte su Normattiva