Art. 52 c.o.m. — Magistrati militari
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I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. Le funzioni giudicanti sono:
- a)di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
- b)di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
- c)semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
- d)semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
- e)direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
- f)direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
- g)direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). Le funzioni requirenti sono:
- a)di primo grado (sostituto procuratore militare);
- b)di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- c)di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
- d)semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
- e)direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
- f)direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- g)direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva