Art. 622 c.o.m. — Perdita dello stato di militare
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Lo stato di militare si perde esclusivamente:
- a)per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
- b)per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato;
- c)per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva