Art. 666 c.o.m. — Immissioni in ruolo
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Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 13 settembre 2016 · versione 0 su Normattiva