Art. 666 c.o.m. — Immissioni in ruolo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 2016 al 7 luglio 2017. Leggi il testo vigente →
Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo. (( Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo. ))
Testo vigente dal 13 settembre 2016 al 7 luglio 2017 · versione 35 su Normattiva