Art. 796 c.o.m. — Transito tra ruoli
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Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianita' assoluta e dell'anzianita' relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva