Art. 796 c.o.m.Transito tra ruoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianita' assoluta e dell'anzianita' relativa, sono disciplinate dal presente codice.((Il transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale.)) (( Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialita', che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito e' disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art796 · fonte su Normattiva