Art. 928 c.o.m. — Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
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I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
- a)generale di corpo d'armata: 65 anni;
- b)generale di divisione: 65 anni;
- c)generale di brigata: 63 anni;
- d)colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva