Art. 930 c.o.m. — Transito nell'impiego civile
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Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva