Art. 981 c.o.m. — Normativa applicabile
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Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:
- a)articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
- b)articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- c)articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d)articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
- e)articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
- a)articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b)articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
- c)articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- d)articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
- e)articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva