sezione III — ORDINAMENTO DEL PERSONALE
- Art. 2135 — Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2136 — Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza
- Art. 2137 — Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2138 — Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza
- Art. 2139 — Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2140 — Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2141 — Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2142 — Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
- Art. 2143 — Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2143-bis
- Art. 2144 — Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2145 — Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza)
- Art. 2146 — Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2147 — Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri
- Art. 2148 — Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
- Art. 2149 — Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza
- Art. 2150 — Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato
- Art. 2151 — Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile
- Art. 2152 — Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo