capo III — TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO
- Art. 1884 — Pensione privilegiata
- Art. 1885 — Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
- Art. 1886 — Pensione privilegiata tabellare
- Art. 1887 — Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari
- Art. 1888 — Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo
- Art. 1889 — Assegno rinnovabile per i militari
- Art. 1890 — Indennità per una volta tanto al personale militare
- Art. 1891 — Criteri di applicazione delle tabelle A e B
- Art. 1892 — Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto
- Art. 1893 — Servizio in tempo di guerra
- Art. 1894 — Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria