Art. 391 c.c.i.i. — Disposizioni finanziarie e finali
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva