Art. 391 c.c.i.i.Disposizioni finanziarie e finali

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art391 · fonte su Normattiva