Art. 219 c.g.c. — Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva