Art. 42 — Locazione e forma del contratto
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La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato. Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.
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