Art. 1009 c.nav. — Forma dell'abbandono dell'aeromobile
La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprieta' dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell'articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e seguenti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva