Art. 1017 c.nav.
Rischio
[1]L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno e' cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono pero' esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste ((nel secondo comma dell'articolo 1012)).
[2]Sono altresi' a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva