Art. 1030 c.nav. — Pubblicita' dell'ipoteca
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[1]Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori.
[2]L'ipoteca su aeromobile in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
[3]Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva