Art. 1032 c.nav.Documenti per la pubblicita' dell'ipoteca

[1]Chi domanda la pubblicita' dell'ipoteca deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati nell'articolo 569.

[2]Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad un aeromobile munito di certificato d'immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio il certificato medesimo, perche' su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicita' venga richiesta al ministero per l'aeronautica e tale esibizione non sia possibile perche' l'aeromobile si trova altrove, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 869.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1032 · fonte su Normattiva