Art. 1048 c.nav.Formazione dello stato attivo

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[1]Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma' lo stato attivo sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975.

[2]L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1048 · fonte su Normattiva