Art. 1048 c.nav. — Formazione dello stato attivo
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[1]Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma' lo stato attivo sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975.
[2]L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva