Art. 1076 c.nav. — Pubblicita' del provvedimento
Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva