Art. 1104 c.nav.Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato

[1]Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[2]La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.

[3]La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

[4]Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.

[5]Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un piu' grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1104 · fonte su Normattiva