Art. 1107 c.nav. — Mancato intervento per impedire un reato
[1]Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva