Art. 1124 c.nav.
Delitti colposi
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Delitti colposi
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 452 — Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito: 1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 5 2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi…
Art. 452-quinquies — Delitti colposi contro l'ambiente
Se taluno dei fatti di cui agli articoli
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1124 · fonte su Normattiva
Gli articoli che questa norma richiama nel proprio testo.