Art. 1146 c.nav. — Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia e' punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.
[2]Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente dell'aria e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita' indicate nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva