Art. 1196 c.nav. — Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio
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[1]Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
[2]La stessa pena si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere e' richiesto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva