Art. 1197 c.nav.Rifiuto di cooperare al ricupero

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Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1197 · fonte su Normattiva