Art. 1200 c.nav. — Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti
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[1]Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.
[3]Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena e' aumentata fino a un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva