Art. 1201 c.nav. — Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile
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E' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
- 1)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32));
- 2)parte o approda in localita' diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;
- 3)parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
- 4)approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una localita' diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
Testo vigente dal 22 febbraio 1986 al 15 gennaio 2000 · versione 36 su Normattiva