Art. 1201 c.nav. — Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile
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E' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:59
- 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32;
- 2)parte o approda in localita' diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;
- 3)parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
- 4)approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una localita' diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a)) che "Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 29 maggio 2006 · versione 65 su Normattiva