Art. 1205 c.nav. — Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte
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Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835, 836, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva