Art. 1205 c.nav. — Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte
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Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; ((835)), e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva