Art. 1259 c.nav. — Potere disciplinare in caso di perdita della nave
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Nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva