Art. 156 c.nav. — Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione
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[1]Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave, se la nave si trova nel Regno, o all'autorita' consolare, se la nave si trova all'estero.
[2]L'autorita' che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del ministro per le comunicazioni.
[3]L'autorizzazione e' data a giudizio discrezionale del ministro per le comunicazioni. Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave l'autorizzazione puo' essere data al proprietario solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
[4]L'autorita' che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 17 maggio 1981 · versione 0 su Normattiva