Art. 181 c.nav. — Rilascio delle spedizioni
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[1]Il comandante della nave e' obbligato a presentarsi, subito dopo l'arrivo, al comandante del porto o all'autorita' consolare, per consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la vidimazione.
[2]L'ufficiale di porto, che procede alla vidimazione, raccoglie la dichiarazione di avaria del comandante e, se non vi e' dichiarazione, ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza.
[3]In caso di legittimo impedimento, il comandante della nave puo' farsi sostituire dal comandante in seconda o dal primo ufficiale.
[4]Il regolamento stabilisce norme speciali per le navi addette ai servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diporto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva