Art. 181 c.nav. — Rilascio delle spedizioni
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[1]((Il comandante del porto o l'autorita' consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari, per controllare l'adempimento da parte dell'armatore e del comandante della nave degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' da disposizioni sanitarie, fiscali e doganali, avendo facolta' di rifiutare in caso di inadempimento il rilascio della spedizione.
[2]La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari - dovuti solo nei casi di intervento previsti al comma precedente - dovra' essere effettuata presso la capitaneria di porto di immatricolazione della nave su richiesta dell'ufficio consolare interessato)).
Testo vigente dal 23 gennaio 1976 al 25 febbraio 1983 · versione 24 su Normattiva