Art. 181 c.nav.Rilascio delle spedizioni

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[1]((La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare.

[2]Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo.

[3]Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge)).

Testo vigente dal 25 febbraio 1983 al 24 dicembre 1996 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art181 · fonte su Normattiva