Art. 317 c.nav. — Composizione e forza minima dell'equipaggio
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[1]Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonche' la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio.
[2]Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 6 luglio 1977 · versione 0 su Normattiva