Art. 34 c.nav. — Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici
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Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 11 gennaio 2005 · versione 0 su Normattiva