Art. 345 c.nav. — Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'armatore
L'armatore ha facolta', in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. 44
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
44La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 7 febbraio 1991, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva