Art. 351 c.nav. — Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore
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[1]In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
[2]Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 1 giugno 1982 · versione 0 su Normattiva