Art. 352 c.nav.Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

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In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 1 giugno 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art352 · fonte su Normattiva