Art. 352 c.nav. — Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato
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In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso.
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