Art. 352 c.nav. — Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato
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In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso. 31
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 maggio 1982, n. 297
31La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
Testo vigente dal 1 giugno 1982 al 12 marzo 1987 · versione 33 su Normattiva