Art. 364 c.nav.Contenuto dell'obbligo del rimpatrio

[1]L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche', durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica.

[2]Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore e' tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361.

[3]In caso di naufragio, l'armatore e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art364 · fonte su Normattiva