Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE - MANCATO ADEGUAMENTO PERIODICO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ IRRAZIONALE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRASPORTO AEREO DI COSE - SOPRAVVENUTA SENTENZA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E CONSEGUENTE MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, del codice della navigazione, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose sia periodicamente aggiornato, a differenza di quanto prevede in materia di trasporto aereo di cose l'art. 952, primo comma, del medesimo codice. Invero, premesso che il giudice rimettente fonda il giudizio di rilevanza della questione sulla constatazione che l'art. 423 cod. nav. nega ogni "rilevanza di una eventuale colpa grave del vettore", successivamente all'ordinanza di remissione, per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 199 del 2005, è mutato il contesto normativo considerato dal giudice a quo , sicché si impone un nuovo esame della rilevanza della questione.
TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - LIMITE LEGALE DI RISARCIBILITÀ - MANCATA ESCLUSIONE DEL LIMITE PER I DANNI CAUSATI CON DOLO O COLPA GRAVE - IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD OGNI ALTRO TIPO DI TRASPORTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. 327), a tenore del quale «il risarcimento dovuto dal vettore [marittimo interno] non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco», nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti. Nella disciplina della responsabilità del caricatore marittimo è, anzitutto, ravvisabile una irragionevole discriminazione rispetto alla disciplina della responsabilità del caricatore nel trasporto aereo interno (art. 952 cod. nav.), costituente un 'tertium comparationis' omogeneo – a differenza della disciplina del trasporto marittimo internazionale – e perciò correttamente evocato dal giudice 'a quo', atteso che, con la sola esclusione del trasporto marittimo, per ogni tipo di trasporto oggetto di disciplina speciale, rispetto a quella codicistica, il legislatore – nel derogare, con la previsione del limite del risarcimento del vettore, alla regola, di cui all'art. 1693 cod. civ., della responsabilità 'ex recepto' – ha sempre fatto oggetto di espressa e distinta disciplina l'ipotesi in cui la perdita o l'avaria delle cose trasportate dipenda da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti: ipotesi considerata ora per escludere 'tout court' l'applicabilità del limite (trasporto aereo e trasporto su strada), ora per raddoppiare l'importo di quel limite (trasporto per ferrovia: art. 7, comma 3, del d.l. n. 82 del 1993). Dalle numerose pronunce dedicate dalla Corte costituzionale alla disciplina del limite di risarcimento del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate in relazione all'ipotesi di dolo o colpa grave si desume, da un lato, che il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, optare o per l'esclusione 'sic et simpliciter' dell'operatività del limite stesso, ovvero per una congrua elevazione del massimale e, dall'altro lato, che tale seconda soluzione presuppone «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno» (sent. n. 420 del 1991), quali può fornire, sempre che l'importo-base sia fissato in misura congrua dalla legge, un meccanismo di periodico adeguamento. Pertanto, la norma denunciata confligge con l'art. 3 Cost., nella parte in cui – a differenza di quanto previsto per ogni altro tipo di trasporto – irragionevolmente omette di considerare, assoggettando anch'essa al limite di risarcimento, l'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate dovuta a dolo o colpa grave del vettore marittimo o di suoi dipendenti o preposti. All’irragionevolezza, constatata in linea di principio, della norma censurata nella parte in cui disciplina come irrilevante, ai fini del limite del risarcimento, l'ipotesi di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, potrebbe in tesi ovviarsi sia esentando sic et simpliciter tale ipotesi dal limite, sia prevedendo un congruo aumento del limite stesso: tuttavia, la circostanza che il limite fissato (nel 1954) dall'art. 423, comma primo, cod. nav. sia (divenuto) manifestamente inadeguato (sent. n. 401 del 1987) comporta che, in assenza di «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento» (cfr. sentenza n. 420 del 1991), la dichiarazione di incostituzionalità debba consistere – così come previsto dall'art. 952, comma primo, cod. nav. e dalla disciplina del trasporto su strada – nell'esclusione dell'operatività del limite del risarcimento in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti. - In tema di responsabilità del vettore, si veda la sentenza n. 401/1987 in ordine a: omogeneità delle discipline del trasporto interno, quale che sia il mezzo usato, e diversità delle situazioni nel trasporto internazionale marittimo ed in quello interno; limiti del risarcimento a carico del vettore marittimo nel trasporto interno. - Sulla legittimità costituzionale, sotto diversi profili, dell’art. 423 cod. nav., cfr. ordinanza n. 8/1991 e sentenza n. 71/2003. - Limiti al risarcimento nel trasporto di cose per ferrovia, sentenza n. 90/1982. - Limiti al risarcimento per il trasporto su strada nel sistema delle tariffe a forcella (legge n. 450 del 1985): sentenze n. 420/1991 e n. 64/1993.
Trasporto - Trasporto marittimo - Responsabilità del vettore nel trasporto nazionale - Limitazioni in materia di rilevanza della colpa grave, di misura del risarcimento e per sola unità di carico - Lamentata differenziazione di disciplina rispetto a quanto previsto per il trasporto internazionale - Mancato adeguamento della misura del risarcimento da oltre 50 anni - Lamentata irragionevolezza - Non comparabilità delle situazioni messe a raffronto - Non fondatezza della questione.
In materia di limitazione della responsabilità del vettore marittimo, non sussiste disparità di trattamento fra le due situazioni - differenti anche quanto alla fonte della disciplina - del trasporto nazionale e del trasporto internazionale, in quanto: a) nel trasporto internazionale come quello interno, il limite di responsabilità non è eliso dalla colpa grave, bensì soltanto "da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato"; b) l'ammontare dei danni risarcibili, nel trasporto interno, è rimesso alla volontà dell'utente, il quale ha la facoltà di sostituire il limite risarcitorio legale previsto per la unità di carico, dichiarando, con effetto vincolante per il vettore, il valore della merce trasportata; c) il mancato aggiornamento dell'entità del limite legale di responsabilità non è censurabile per essere "l'entità del risarcimento in funzione del costo dell'operazione di trasporto", benché sia auspicabile un intervento del legislatore. - Sulla legittimità del limite di responsabilità del vettore marittimo, v. citata sentenza n. 401/1987; analogamente citata sentenza n. 64/1993 a proposito del trasporto terrestre. - Sul punto dell'aggiornamento dell'entità del limite di responsabilità, v. citata sentenza n. 401/1987.
sentenza 71/2003massima n. 27618 ORD. 8/91 NAVI E NAVIGAZIONE - TRASPORTI MARITTIMI NAZIONALI - CONTRATTO DI TRASPORTO CON "UTENTE PRIVATO OCCASIONALE" - RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER MANCATA RICONSEGNA DI CARICO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA STABILITA NELL'AMBITO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI (LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA', IN CASO DI MANCATA PREVIA DICHIARAZIONE DEL CARICATORE CIRCA IL VALORE DEL CARICO, ANCHE IN CASO DI COLPA GRAVE; COMMISURAZIONE DEL RISARCIMENTO SOLO ALL'UNITA' DI CARICO, SENZA CONSIDERAZIONE DEL PESO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto dall'ordinanza di rinvio non risulta che nel caso sottoposto al giudice a quo il contratto di trasporto fosse stato stipulato da un "utente privato occasionale", ne' che la lamentata perdita della merce fosse da ascrivere a colpa grave del vettore (nei termini previsti dalla invocata Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 e successive modifiche) e neppure appare valutato se la "possibilita' di deroga attribuita alle parti" dalla normativa in oggetto fosse in realta', come ritenuto, "particolarmente difficoltosa", ne' se il ricorso ai parametri di misura del danno previsti dalla suddetta Convenzione avrebbe in effetti condotto ad un risarcimento piu' vantaggioso per il danneggiato. - Su altra questione concernente l'art. 423 cod. navig.: S. n. 401/1987.
sentenza 8/1991massima n. 16788 TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che limita il risarcimento dei danni, dovuto dal vettore marittimo per le merci trasportate, non determina una disparita' di trattamento dei creditori della prestazione di trasporto, poiche' la condizione economica del caricatore e' estranea al meccanismo di formazione del nolo e di determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di limite, e' sempre obiettivamente determinata; tenuto, altresi', conto della ampia operativita' lasciata, dal sistema risarcitorio congegnato, all'autonomia dell'utente, cui e' consentito, anteriormente all'imbarco, di dichiararne il valore. La dichiarazione, determinando l'aumento dell'ammontare dei danni risarcibili rispetto alla quantificazione legale di essi, costituisce un efficace strumento di tutela del soggetto del rapporto considerato piu' debole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.).
Riguarda ancheart. 2 legge 202/1954
TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le garanzie, poste dall'art. 42 Cost., a tutela della proprieta' privata, non si estendono alle obbligazioni pecuniarie; ne' sarebbe giustificabile estenderle alla obbligazione risarcitoria del vettore marittimo, alla determinazione della quale abbia contribuito la volonta' del creditore della prestazione con un suo atto di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.). - v. S. n. 99/1976.
Riguarda ancheart. 2 legge 202/1954