Art. 429 c.nav.Interruzione del viaggio

[1]Se, dopo la partenza, il comandante e' costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.

[2]Se la nave non puo' essere riparata od e' necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio e' interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purche' il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art429 · fonte su Normattiva