Art. 453 c.nav.
Recesso del caricatore prima della partenza
Dopo la caricazione delle merci il caricatore puo' avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva