Art. 487 c.nav.
Prescrizione
[1]Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.
[2]Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva