Art. 542 c.nav. — Abbandono del nolo
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
- a)quando il diritto al nolo e' totalmente perduto per l'assicurato;
- b)quando la nave si presume perita.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva