Art. 571 c.nav. — Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso, di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonche' in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', si applica il disposto dell'articolo 257.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva