Art. 571 c.nav.Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

Nel concorso, di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonche' in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', si applica il disposto dell'articolo 257.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art571 · fonte su Normattiva